StatutoTitolo III

Art. 19

In vigore dal 31 mag 1967
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-19

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Art. 19 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo