StatutoTitolo VII

Art. 45

In vigore dal 31 mag 1967
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-45

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