StatutoTitolo VIII

Art. 49

In vigore dal 31 mag 1967
Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da: a) Università degli studi di Urbino; b) Scuola superiore di servizio sociale; c) Comune di Urbino; d) Provincia di Pesaro-Urbino; e) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti; f) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri Enti pubblici e privati; g) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere; h) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo