Art. 49
StatutoTitolo VIII

Art. 49

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In vigore dal 31 mag 1967
Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da: a) Università degli studi di Urbino; b) Scuola superiore di servizio sociale; c) Comune di Urbino; d) Provincia di Pesaro-Urbino; e) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti; f) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri Enti pubblici e privati; g) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere; h) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-49