Statuto›Titolo VIII
Art. 49
50 / 61In vigore dal 31 mag 1967
Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da:
a) Università degli studi di Urbino;
b) Scuola superiore di servizio sociale;
c) Comune di Urbino;
d) Provincia di Pesaro-Urbino;
e) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti;
f) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri Enti pubblici e privati;
g) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere;
h) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-49