StatutoTitolo VII

Art. 48

In vigore dal 31 mag 1967
La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-48

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Art. 48 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo