Statuto›Titolo VII
Art. 48
In vigore dal 31 mag 1967
La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-48