StatutoTitolo VIII

Art. 52

In vigore dal 31 mag 1967
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato. Al conto consuntivo devono essere uniti: a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria; b) il rendiconto per le anticipazioni avute; c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-52

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Art. 52 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo