StatutoTitolo VIII

Art. 53

In vigore dal 31 mag 1967
Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dall'Università degli studi di Urbino e da un Ente di cui alle lettere b), c), d) del precedente .
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Art. 53 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo