Art. 48
StatutoTitolo VII

Art. 48

49 / 61
In vigore dal 31 mag 1967
La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-48