StatutoTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 31 mag 1967
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-28

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Art. 28 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo