StatutoTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 31 mag 1967
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-27

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Art. 27 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo