Art. 27
StatutoTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 31 mag 1967
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-27