Statuto›Titolo IV
Art. 31
32 / 61In vigore dal 31 mag 1967
Presso l'Istituto può essere disposto, con apposito regolamento un internato, sia maschile che femminile, che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-31