Titolo III
Art. 274
Collocamento fuori ruolo
In vigore dal 5 giu 2003
Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, come definite dall' della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-274