Titolo III
Art. 273
Impiego di funzionari specializzati
In vigore dal 5 mar 1967
Ai sensi dell', i funzionari specializzati, quando esercitano le funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio:
a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero, nella Direzione generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per svolgere attività inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero in organizzazioni internazionali per svolgervi attività inerente alla loro specializzazione;
b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali, delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni internazionali per svolgervi attività inerente alla loro specializzazione;
c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra, nei Paesi che abbiano con essi affinità di cultura, di civiltà di religione;
se specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti inerenti alla loro specializzazione, ai posti di cui alla lettera a) dell'. L'assegnazione a questi ultimi posti può avvenire solo dopo che sia stato prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-273