Titolo III
Art. 271
Qualificazione di posti
In vigore dal 5 mar 1967
Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto:
a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di specializzazione determinate ai sensi dell' da riservare a funzionari diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo comma dell';
b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-271