Titolo II
Art. 269
Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme
In vigore dal 5 mar 1967
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in quanto compatibili gli ordinamenti generali.
Sono abrogate le disposizioni dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo quanto disposto dall' del presente decreto, nonché la legge 1 agosto 1949, n. 770 e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
Le disposizioni indicate nell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-269