Capo II
Art. 232
Inquadramento operai
In vigore dal 5 mar 1967
La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli operai comuni.
Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti è riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio alla data stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è richiesta per il conferimento dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianità di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-232