Capo II

Art. 232

Inquadramento operai

In vigore dal 5 mar 1967
La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli operai comuni. Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti è riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio alla data stessa. Nella prima applicazione del presente decreto è richiesta per il conferimento dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianità di un anno.
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Inquadramento operai (Art. 232 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo