Capo II
Art. 234
Assegno personale
In vigore dal 5 mar 1967
Salvo quanto particolarmente disposto, al personale inquadrato nei ruoli organici o passato in altra carriera ai sensi del presente decreto e che abbia uno stipendio o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo. L'assegno personale è riassorbito nei successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o alla progressione economica.
La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-234