Capo II
Art. 231
Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non salariali e di altro personale
In vigore dal 5 mar 1967
Gli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore al 29 marzo 1961 sono collocati con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Il personale così collocato nella categoria suddetta che venga a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento nei soppressi ruoli aggiunti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive disposizioni, sarà inquadrato nei ruoli organici con l'osservanza delle disposizioni medesime.
Per il personale suddetto è ridotta alla metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.
Il personale, compreso quello con mansioni di traduttore, che comunque assunto o denominato presti servizio di fatto, anche a non diretto carico del Ministero, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1 settembre 1963 è collocato nella categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e, successivamente, nei ruoli organici, secondo le condizioni e le modalità previste dal primo comma, ad eccezione della riduzione del termine di cui al comma stesso.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato per gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
In caso di infrazione al predetto divieto i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-231