Capo II

Art. 227

Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento

In vigore dal 5 mar 1967
Alle impiegate, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state inquadrate nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento per effetto del disposto dell', lettera b), della legge 30 giugno 1956, n. 775, è data facoltà di chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sempre che alla data stessa abbiano la cittadinanza italiana, l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Alle impiegate di cui al comma precedente sono equiparate quelle che hanno dato le dimissioni per contrarre matrimonio con cittadino straniero, sempre che siano state poi assunte a contratto di diritto privato a tempo determinato, prestino servizio come tali alle data di entrata in vigore del presente decreto e alla stessa data abbiano la cittadinanza italiana. Il servizio prestato a contratto di diritto privato è equiparato a servizio prestato ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È data facoltà al personale che faccia domanda di inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento a norma del presente articolo di chiedere il successivo collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'. I giudizi complessivi eventualmente mancanti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione.
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