Capo III

Art. 238

Esercizio delle funzioni

In vigore dal 5 mar 1967
Per un periodo di cinque anni, ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) possono essere attribuite funzioni diverse da quelle inerenti al grado rivestito; b) non si applicano le disposizioni dell' relative ai periodi di avvicendamento. Le disposizioni dell'articolo stesso non si applicano ai funzionari che al termine del quinquennio si trovino nel grado di consigliere di Ambasciata e in quelli superiori.
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Esercizio delle funzioni (Art. 238 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo