Capo III

Art. 243

Permanenza nel grado - Giudizio complessivo

In vigore dal 5 mar 1967
Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo segretario di Legazione previsto dall' ai fini della promozione al grado superiore è ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'. Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti e i secondi segretari di Legazione è ridotto della metà. Ciascun funzionario non può beneficiare di tale riduzione per più di una promozione. Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti dall' lettere a) e b), sono ridotti della metà. Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione stabilito dall' non è richiesto per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti. Il disposto del secondo comma dell' concernente il giudizio complessivo non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dello , per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo periodo il precedente ordinamento.
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Permanenza nel grado - Giudizio complessivo (Art. 243 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo