Capo III
Art. 243
Permanenza nel grado - Giudizio complessivo
In vigore dal 5 mar 1967
Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo segretario di Legazione previsto dall' ai fini della promozione al grado superiore è ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'.
Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti e i secondi segretari di Legazione è ridotto della metà.
Ciascun funzionario non può beneficiare di tale riduzione per più di una promozione.
Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti dall' lettere a) e b), sono ridotti della metà.
Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione stabilito dall' non è richiesto per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti.
Il disposto del secondo comma dell' concernente il giudizio complessivo non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dello , per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo periodo il precedente ordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-243