Capo III
Art. 240
Avanzamento nella carriera diplomatica
In vigore dal 5 mar 1967
Le nomine e le promozioni dei funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell' sono conferite nei limiti dei posti di organico di cui alla tabella 2 e dei posti in soprannumero di cui all', tenuto peraltro conto delle riserve dei posti stabilite per i singoli gruppi di provenienza dalle tabelle 34 e 35 nonché dalla disposizione di cui all'ultimo comma.
I posti riservati che non possano essere più utilizzati perché numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori a favore dei quali la riserva era stata costituita sono utilizzabili per l'avanzamento di tutti indistintamente i funzionari della carriera diplomatica, salvo le riserve risultanti dalla tabella 34, nota c), e quanto disposto dall'.
Un posto di Ministro plenipotenziario di II classe, tra quelli attribuiti dalla tabella 34 ai funzionari provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, è riservato ai funzionari che, trasferiti in posizione inferiore nella carriera predetta, in applicazione del D.
L. L. 13 dicembre 1947, n. 1480, rivestivano all'atto del trasferimento almeno il grado VII dell'ex ordinamento gerarchico. Il posto così riservato può essere conferito più volte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-240