Capo V

Art. 264

Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria

In vigore dal 5 mar 1967
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari esteri può con le modalità ed alle condizioni previste dall' incaricare persone estranee all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici consolari di I categoria. All'atto di assumere il loro incarico le predette persone prestano giuramento secondo la formula stabilita per il personale civile di ruolo. Le persone già incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare nel loro incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalità dell'.
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Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria (Art. 264 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo