Capo V
Art. 263
Concorsi e corsi
In vigore dal 5 mar 1967
Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi di ammissione e di promozione, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, le norme necessarie per l'espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il concorso.
Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli , e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, il Ministro provvede con suo decreto ad emanare le norme demandate ai regolamenti dagli articoli suddetti.
Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo di partecipazione, i corsi non costituiscono requisito per le promozioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-263