Capo V
Art. 261
Accreditamenti
In vigore dal 5 mar 1967
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica diversa da quella stabilita nel provvedimento di destinazione conserva l'accreditamento stesso. Il personale predetto, se appartenente ad altra Amministrazione, può essere accreditato con
uguale qualifica anche in altra sede cui sia direttamente trasferito.
Per un periodo di tre anni dalla data suddetta non si, applica ai
funzionari diplomatici in servizio alla data stessa, indipendentemente dalla carriera di provenienza, il disposto del quarto comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-261