Capo IV
Art. 258
Particolari norme in materia di trattamento economico al personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel ruolo
In vigore dal 5 mar 1967
(Particolari norme in materia di trattamento economico al personale
proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel ruolo)
Le disposizioni dell' relative al contributo alle spese di abitazione e quelle dell' relative al rimborso delle spese di viaggio in occasione del congedo ordinario si applicano soltanto a quelli fra gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e fra gli impiegati rimasti nel ruolo stesso che siano stati trasferiti nei tre anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno
trasferiti, successivamente alla data predetta, da una ad altra sede.
Agli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale
transitorio ad esaurimento e a quelli rimasti nel ruolo stesso non compete l'indennità di cui allo per le lingue che hanno costituito titolo per il loro inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-258