Capo IV

Art. 253

Attribuzione di specializzazioni

In vigore dal 5 mar 1967
Le specializzazioni previste per la carriera del personale di cancelleria e per la carriera esecutiva sono attribuite agli impiegati che fanno parte delle carriere stesse alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle mansioni svolte negli ultimi cinque anni e delle esigenze dell'Amministrazione. Ove non sia diversamente stabilito, agli impiegati che accedono alle carriere suddette in virtù delle disposizioni della presente parte le specializzazioni sono attribuite dal Consiglio di amministrazione.
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Attribuzione di specializzazioni (Art. 253 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo