Capo IV
Art. 254
Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale
In vigore dal 8 gen 1971
(Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie -
Attribuzione di qualifica speciale)
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva sono scrutinabili ancorchè non compresi nelle aliquote di cui agli .
Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nella qualifica ai fini delle promozioni previste dagli è ridotta della metà.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli per le promozioni a cancelliere capo, assistente commerciale capo, archivista capo ed esperto per i servizi tecnici non sono richiesti per gli impiegati che si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto nella quarta e quinta qualifica delle carriere stesse o che si vengano a trovare nelle qualifiche suddette a seguito delle promozioni da effettuarsi ai sensi dell', nonché per gli impiegati che abbiano almeno dieci anni di servizio complessivo.
I periodi di servizio di cui al terzo comma sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto o a seguito degli inquadramenti e concorsi previsti dal capo II si trovino nelle prime tre qualifiche delle suddette carriere.
I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli per l'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione alla quarta qualifica nelle suddette carriere, non sono richiesti per gli impiegati di cui al quarto comma.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto appartengono alla carriera ausiliaria tecnica o vi sono collocati ai sensi dell' sono scrutinabili alla qualifica di assistente alla vigilanza dopo quindici anni di servizio, ferme restando le altre condizioni previste dall'.
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i trenta anni di carriera e i venti anni di servizio all'estero previsti dagli sono ridotti rispettivamente a venti e a dieci.
Per un periodo di tre anni dalla data predetta l'Amministrazione può bandire concorsi di promozione per esami alle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, per un quarto dei posti disponibili alla data del bando, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano nove anni di servizio; si applica il quarto comma dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per lo stesso periodo l'Amministrazione può bandire concorsi per esame per la promozione a primo archivista cui possono partecipare impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano undici anni di servizio; si applica il terzo e il quarto comma dell' del predetto testo unico. Ai concorsi per esami di cui al presente comma possono essere ammessi anche gli impiegati di cui all' in possesso dei requisiti prescritti.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077.
Nella prima applicazione del presente decreto, le qualifiche di proto e di vice proto sono attribuite, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle mansioni esercitate, a capi operai compositori o impressori del ruolo della tipografia riservata che abbiano non meno di venticinque anni di servizio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, commi 2 e 3) che " Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi. Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-254