Capo IV
Art. 252
Organico della carriera ausiliaria
In vigore dal 5 mar 1967
L'organico definitivo della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7, colonna A, entrerà in vigore quando il contingente complessivo degli impiegati appartenenti alla carriera stessa e degli impiegati subalterni rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si sarà ridotto, a seguito di cessazione dal servizio, fino a corrispondere alla dotazione complessiva dell'organico suddetto. Fino all'entrata in vigore dell'organico suddetto si applica l'organico transitorio di cui alla stessa tabella, colonna B.
Al momento dell'entrata in vigore dell'organico definitivo di cui alla tabella 7, il personale che non occupa posti di cui all' e che risulti in eccedenza alle dotazioni organiche definitive, è considerato in soprannumero. Tale soprannumero sarà riassorbito nei modi di legge.
Nella qualifica iniziale della carriera esecutiva resta scoperto un numero di posti pari alla differenza fra l'organico transitorio e la dotazione organica definitiva della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7. I posti così tenuti scoperti nella carriera esecutiva sono utilizzabili in corrispondenza della graduale riduzione del numero dei posti dell'organico transitorio della carriera ausiliaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-252