Capo IV

Art. 259

Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto

In vigore dal 5 mar 1967
Gli impiegati che, già a contratto di diritto privato di cui all' della legge 30 giugno 1956, n. 775, siano entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono riscattare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile non di ruolo.
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Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto (Art. 259 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo