Capo IV
Art. 260
Indennizzo degli impiegati locali
In vigore dal 5 mar 1967
L' del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e sostituito dal seguente:
"Agli impiegati locali che cessano per qualsiasi motivo dal servizio è corrisposto un indennizzo pari allo importo di una retribuzione mensile per ciascun anno o frazione di anno di servizio esclusa l'aggiunta di famiglia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-260