Capo V
Art. 262
Periodicità delle promozioni
In vigore dal 5 mar 1967
L'applicazione delle disposizioni dell' concernente la periodicità delle promozioni e sospesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per lo stesso periodo di tempo la determinazione circa il conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni spetta al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-262