Titolo II

Art. 267

Ripartizione delle spese

In vigore dal 5 mar 1967
Le spese derivanti dall'attuazione delle presenti norme e di quelle da emanare ai sensi dell', punto 9, della legge 13 luglio 1965, n. 891, sono stabilite in: lire 4 miliardi: per l'anno 1967; lire 7 miliardi e 300 milioni: per l'anno 1968; lire 8 miliardi: per l'anno 1969; lire 9 miliardi: per l'anno 1970. All'onere derivante per il 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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Ripartizione delle spese (Art. 267 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo