Titolo III

Art. 276

Requisiti di servizio

In vigore dal 5 mar 1967
Per il personale della carriera direttiva amministrativa e per quello della carriera dei cancellieri che assolve gli incarichi di cui all', ultimo comma, nonché gli incarichi di cassiere e di consegnatario al Ministero, il periodo di servizio così prestato sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi degli compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'. Per gli impiegati della carriera esecutiva qualificati ai sensi dell' il servizio prestato nelle funzioni proprie della qualificazione sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi dell', compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'.
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Requisiti di servizio (Art. 276 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo