Titolo III
Art. 279
Contributo spese per abitazione
In vigore dal 5 mar 1967
La concessione del contributo di cui all' è disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che ne hanno l'obbligo, e alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette.
Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il parere è espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli titolari di ufficio nonché per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.
La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione è adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la Commissione di finanziamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - GUI - TOLLOY - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 25. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-279