Titolo II

Art. 106 bis

Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario

In vigore dal 10 lug 2010
Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell' e nel secondo comma dell' del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da lui svolte nel periodo in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio. La relazione prevista nel precedente comma è redatta: a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica; c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa; d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato. Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione è redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-106-bis

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