Titolo VI
Art. 157 quater
Ferie
In vigore dal 13 mag 2000
Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell' ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-157-quater