Titolo VI

Art. 153

Assunzione di impiegati temporanei

In vigore dal 29 mag 2021
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all', impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-153

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Assunzione di impiegati temporanei (Art. 153 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo