Titolo IV

Art. 148

Pubblicazioni e conferenze

In vigore dal 5 mar 1967
I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.
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Pubblicazioni e conferenze (Art. 148 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo