Titolo IV
Art. 147
Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare
In vigore dal 5 mar 1967
La Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla Commissione di disciplina a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è rimessa copia degli atti stessi.
Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale, spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.
I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-147