Titolo IV
Art. 146
Indennità per speciali mansioni
In vigore dal 5 mar 1967
Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni di cui all' è attribuita una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale.
Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale qualificato ai sensi dell', compete, per il periodo in cui svolge le mansioni suddette, l'indennità prevista dall' della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Al proto e ai vice proto compete l'indennità di operatore prevista dalla predetta legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-146