Titolo VI
Art. 154
Regime dei contratti
In vigore dal 29 mag 2021
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-154