Titolo VI
Art. 155
Requisiti e modalità per l'assunzione
In vigore dal 30 giu 2022
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Si applicano le disposizioni di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Per le assunzioni di cui all' si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza. Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-155