Titolo VI
Art. 157 bis
Assegni per situazioni di famiglia
In vigore dal 20 ago 2022
1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all', per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro nè è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all', per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro nè è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:
a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
b) i figli fino al compimento di diciotto anni di età;
c) i figli di età compresa tra diciotto e ventuno anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
4) svolgono il servizio civile universale in Italia;
d) i figli con disabilità, senza limiti di età.
4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all', per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all' del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.
L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022, l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all' del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, nè con l'assegno per il nucleo familiare di cui all' del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-157-bis