Titolo VI

Art. 157 ter

Orario di lavoro, orario di servizio e festività

In vigore dal 13 mag 2000
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'. Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia. Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all' viene ridotto in misura corrispondente. Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-157-ter

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