Titolo VI
Art. 157 sexies
Assenze dal servizio
In vigore dal 29 mag 2021
1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.
3. Superato il periodo di prova, all'impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-157-sexies