Titolo III

Art. 278

Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo

In vigore dal 5 mar 1967
I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell', non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-278

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo (Art. 278 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo