Titolo III
Art. 278
Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo
In vigore dal 5 mar 1967
I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell', non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-278