Titolo III
Art. 277
Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio
In vigore dal 5 mar 1967
I periodi di servizio di tre anni, richiesto dalla lettera d) del secondo comma dell', di tre e sei anni, richiesti rispettivamente dal secondo e quarto comma dell', di tre e nove anni, richiesti rispettivamente dal terzo e quarto comma dell', devono essere prestati in uffici o organizzazioni internazionali che non abbiano sede nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera.
Ai fini del computo dei predetti periodi di servizio non è altresì valido il servizio prestato presso l'Ambasciata presso la S.
Sede.
Le funzioni del grado superiore di cui all' possono essere conferite in uffici che non abbiano sede nei Paesi indicati nel comma precedente. Le funzioni stesse non possono essere conferite presso l'Ambasciata presso la S. Sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-277