ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. VII

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo VII L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione doppiata nel contingente di cui all'articolo II avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti, e presentate alle Autorità competenti del Paese importatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-vii

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